Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16248 - pubb. 24/11/2016

Domanda riconvenzionale e regolamento 44 del 2001

Corte Giustizia UE, 12 Ottobre 2016. .


Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 6, punto 3 – Nozione di “domanda riconvenzionale”– Domanda fondata su un arricchimento indebito – Pagamento di un importo dovuto in forza di una decisione annullata – Applicazione nel tempo



L’articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale