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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16270 - pubb. 29/11/2016.

La comunicazione del Benchmark non costituisce valido adempimento all'obbligo informativo


Cassazione civile, sez. I, 24 Agosto 2016, n. 17290. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Intermediazione mobiliare - Obblighi informativi dell'intermediario finanziario - Contenuto - Comunicazione del parametro di riferimento "Benchmark" - Adempimento di tali obblighi - Configurabilità - Esclusione


Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell'intermediario (art. 36 e segg. del reg. Consob n. 11522 del 1998) prevedono, tra l'altro - quale prescrizione vincolante, evincibile dall'Allegato 3, sub C), del menzionato regolamento, dettata al fine d'indicare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fornire all'investitore un parametro oggettivo coerente del grado di rischio connesso alle singole gestioni - la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale, sicché, il solo fatto che l'intermediario professionale abbia comunicato al cliente il parametro di riferimento "Benchmark", che non costituisce un indicatore diretto del grado di rischio, ma fornisce unicamente la possibilità di confrontare i risultati del proprio investimento rispetto all'andamento del mercato, non costituisce valido adempimento del suo obbligo informativo circa le operazioni di investimento rispetto al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio. (massima ufficiale)

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