Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1631 - pubb. 15/03/2009

Esdebitazione e assistenza tecnica del difensore

Tribunale Pescara, 05 Febbraio 2009. Est. Filocamo.


Fallimento – Esdebitazione – Procedimento introdotto dopo la chiusura del fallimento – Natura contenziosa – Assistenza tecnica del difensore – Necessità.



Il procedimento per esdebitazione introdotto dopo la chiusura del fallimento ha natura contenziosa (incide sulle posizioni soggettive del ricorrente e dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti che assumono la veste di contraddittori necessari) e richiede pertanto l’assistenza tecnica di un difensore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Il Tribunale

omissis

DECRETO

sul ricorso proposto, in data 2 dicembre 2008, da D. L., inteso ad ottenere la esdebitazione ai sensi degli artt. 142 e ss. L.F. e dell’art. 19 d.lgs. 169/2007.

Osserva

Il ricorso risulta proposto senza l’assistenza di un legale, ai sensi dell’art. 82 e ss. c. p.c..

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 30/5/2008 n. 181, il procedimento di esdebitazione (sommariamente delineato dall’art. 143 L.F., come sostituito dal d.lgs. 5/2006, dichiarato costituzionalmente illegittimo “limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio”) deve essere qualificato, quanto meno nell’ipotesi in cui sia introdotto -come nella specie- dopo la chiusura del fallimento, come procedimento camerale contenzioso, in quanto incidente su posizioni soggettive del ricorrente e dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti, i quali assumono la veste di contraddittori necessari.

La disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio, come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità, prevede, per i procedimenti di natura contenziosa coinvolgenti diritti soggettivi o status, la necessità dell’assistenza tecnica, in ossequio agli art. 82 e ss c.p.c. (si vedano, ad esempio, Cass., 30/12/1989 n. 5831; 30/7/1996 n. 6900; 25/3/1999 n. 2809, la quale ha ritenuto, in relazione alla proposizione di reclamo da parte del fallito contro il decreto di chiusura del fallimento, obbligatoria l’assistenza di un difensore “a pena di inammissibilità dell’istanza, attesa la natura giurisdizionale del procedimento, che tende ad una pronuncia suscettibile di incidere, con autorità di giudicato, sullo status del fallito e sui diritti di quest’ultimo e delle persone che hanno avuto rapporti contrattuali con lui”; 29/11/2006 n. 25366).

Tale necessità ha poi di recente trovato consacrazione normativa nell’art. 25 d.lgs. 5/2003 che, con riferimento ai procedimenti in camera di consiglio in materia societaria, ha prescritto l’applicazione degli artt. 82, comma secondo, 83 e 84 c.p.c. “se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti”. Non vi è dubbio che, a seguito della ricordata pronuncia del giudice delle leggi, il procedimento di esdebitazione rientri in tale ultima categoria.

Deve, pertanto, ritenersi che il ricorso per ottenere la esdebitazione dopo la chiusura del fallimento richiede la proposizione a mezzo di un difensore abilitato, a pena di inammissibilità.

Il ricorso nella specie proposto senza l’assistenza di un difensore abilitato deve dunque essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.

Pescara, 5/2/2009

Il Giudice est.

Dott. F. Filocamo

Il Presidente

Dott. A. Zaccagnini


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