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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16323 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 03 Agosto 2016. .

Società - Diritto di controllo del socio receduto - Modalità e i limiti


Il socio receduto perde la propria legittimazione ad esercitare il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, cod. civ., ferma restando la possibilità del recedente di richiedere al tribunale, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, cod. civ., la nomina di un esperto che, tramite relazione giurata, proceda alla determinazione del valore della quota al medesimo spettante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)