Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16326 - pubb. 06/12/2016

Revocatoria, consecuzione di procedure e debiti personali dei soci illimitatamente responsabili

Cassazione civile, sez. I, 13 Aprile 2016, n. 7324. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Principio della consecuzione di procedure - Applicabilità - Effetti - Considerazione unitaria delle procedure di concordato preventivo e fallimento - Retrodatazione del periodo sospetto - Insindacabilità dei presupposti di ammissione alla procedura concordataria

Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Principio della consecuzione di procedure - Debiti personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Ipoteca giudiziale a carico del socio e interessi passivi - Opponibilità al fallimento - Decorrenza - Dalla data della dichiarazione di fallimento - Fondamento



In tema di revocatoria fallimentare nel regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006, il principio della cd. consecuzione delle procedure concorsuali comporta la considerazione unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato preventivo e la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore a quest'ultima. Inoltre, non potendo il giudice investito della revocatoria rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato (allo stesso modo in cui non può sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento), il fatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare la successiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenza che ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preventivo. (massima ufficiale)

In tema di revocatoria fallimentare, il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che, ai fini dell'opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147 l.fall., dei soci illimitatamente responsabili. (massima ufficiale)


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