Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16381 - pubb. 01/07/2010

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Appello Torino, 29 Novembre 2016. .


Fallimento – Locazione finanziaria – Contratto risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento – Applicazione della disciplina di cui 1526 c.c. – Ammissibilità



Nel caso in cui il contratto di leasing traslativo sia stato risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento trova applicazione l’art. 1526 c.c. e l’utilizzatore, riconsegnato il bene, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre al contempo il concedente ha diritto al riconoscimento di un equo compenso per l’uso della cosa, il quale comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno. (Studio legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati) (riproduzione riservata)


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