Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16394 - pubb. 14/12/2016

Revoca del concordato preventivo, dichiarazione di fallimento e compenso del commissario giudiziale

Cassazione civile, sez. VI, 03 Agosto 2016, n. 16269. Est. Bisogni.


Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Domanda di liquidazione del compenso - Revoca del concordato - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Improcedibilità - Riproposizione della domanda in sede di accertamento del passivo fallimentare - Necessità



Nel caso di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e di successiva dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, la domanda di liquidazione del compenso del commissario giudiziale proposta nel corso del procedimento di concordato diviene improcedibile e deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale