Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16423 - pubb. 20/12/2016

Consecuzione delle procedure concorsuali ed atti posti in essere in data anteriore al D.L. 83/2012

Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 2016, n. 25728. Est. Terrusi.


Fallimento – Azioni revocatorie – Principio della consecuzione delle procedure concorsuali – Decorrenza del termine dalla pubblicazione della domanda di concordato anche con riserva

Fallimento – Accertamento del passivo – Eccezioni del curatore – Eccezione revocatoria – Presupposti – Previsione nel programma di liquidazione



Il principio della consecuzione delle procedure concorsuali è preesistente alla introduzione (ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) del secondo comma dell’art. 69-bis legge fall., norma, questa, che non ha fatto che altro che precisare che i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, commi 1, 2, e 69 decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e ciò al fine di ricomprendere anche l’ipotesi della domanda di concordato con riserva introdotta dalla medesima modifica legislativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'eccezione di revocatoria, che il curatore può sollevare ai sensi dell’art. 95 legge fall., non è affatto condizionata dalla circostanza che la corrispondente azione sia stata inserita nel programma di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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