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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16437 - pubb. 21/12/2016.

Variazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale dopo la decisione di primo grado


Cassazione civile, sez. III, 13 Dicembre 2016. Est. Olivieri.

Danno non patrimoniale – Liquidazione – Variazione dei criteri di liquidazione del danno intervenuta dopo la pronuncia di primo grado – Impugnazione


Nel caso in cui dopo la pubblicazione della pronuncia di primo grado sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale individuati nelle tabelle generalmente in uso negli uffici giudiziari di merito, il danneggiato è legittimato ad impugnare la sentenza deducendo che il "quantum" liquidato in prime cure non comprende il ristoro del danno da perdita o riduzione del rapporto parentale, o che l'importo liquidato per il danno da morte del congiunto è inferiore al valore minimo determinato nelle nuove Tabelle, in quanto in tal modo lamenta la parziale soccombenza sulla domanda proposta per ottenere l'integrale risarcimento del danno, essendo indifferente ai fini della sussistenza del presupposto della soccombenza che il giudice di merito non sia incorso in errori nella applicazione dei criteri vigenti al tempo della decisione, atteso che la variazione dei criteri tabellari, non incide sulla validità o sugli effetti del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio, ma è immanente all'esercizio del potere discrezionale -riservato al giudice- di liquidazione equitativa del danno di natura non patrimoniale, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., diretto a realizzare nel caso concreto i principi di adeguatezza e proporzionalità, intesi come tendenziale integrale ristoro del danno patito ed uniforme trattamento di situazioni identiche, principi che risultano violati ove la liquidazione equitativa venga effettuata in base a criteri tabellari obsoleti in quanto superati dai nuovi ritenuti maggiormente adeguati a garantire una "equa" corrispondenza tra l'equivalente ed il valore non patrimoniale leso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nell'atto di impugnazione il danneggiato non potrà limitarsi ad allegare che in base alle "nuove" tabelle ha diritto ad un importo maggiore, dovendo ulteriormente specificare -per assolvere al requisito di ammissibilità prescritto dall'art. 345 c.p.c.- il tipo di pregiudizio che non abbia ricevuto tutela nella sentenza impugna a, ovvero la particolore circostanza assunta dalla nuova tabella quale indice sintomatico della diversa dimensione del pregiudizio non considerato dal giudice di prime cure, o ancora se le "nuove" tabelle abbiano riconsiderato ex novo il campione statistico, con conseguente rideterminazione del valore-punto e non si siano invece limitate ad un mero aggiornamento dei valori precedenti in base all'indice ISTAT del costo della vita. Da tale ulteriore specificazione è dato, tuttavia, prescindere, nel caso in cui il danneggiato deduca a sostegno del motivo di impugnazione la variazione delle tabelle milanesi, intervenuta dopo la pronuncia di primo grado, con l'adozione delle "Nuove Tabelle 2009" dichiaratamente intese a conformare i nuovi criteri di liquidazione ai principi enunciati dalle SS.UU. con le sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, atteso il carattere radicalmente innovativo dei nuovi criteri orientati alla considerazione unitaria del danno non patrimoniale, alla introduzione di criteri di personalizzazione del danno biologico in relazione alla connessa sofferenza e turbamento d'animo determinati dalla lesione alla salute, ed alla elaborazione ex novo dei criteri di liquidazione della lesione -per perdita o riduzione- del rapporto parentale, essendo sufficiente, in tale caso, evidenziare che la liquidazione omnicompresiva del "danno morale soggettivo" non risponde ai valori minimi risarcitori previsti dalle nuove Tabelle in relazione alle differenti tipologie di pregiudizio non patrimoniale in esse considerate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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