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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16479 - pubb. 10/01/2017.

Ricorribilità per cassazione del decreto della corte d’appello che decide sull'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti


Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Dicembre 2016. Est. De Chiara.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Reclamo ex art. 183 l.f. - Decreto della corte d'appello - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Reclamo ex art. 183 l.f. - Decreto della corte d'appello - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Legittimazione passiva del pubblico ministero - Esclusione


Il decreto con cui la corte d'appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, comma 1, richiamato dall'art. 182-bis, comma 5, legge fallim., provvede in senso positivo o negativo in ordine all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi d'impugnazione, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la corte d'appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, comma 1, richiamato dall'art. 182-bis, comma 5, legge fallim., nega l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere d'impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriori alla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell'accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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