Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1649 - pubb. 28/03/2009

Consulenza tecnica conciliativa e limiti di ammissibilità

Tribunale Mondovì, 21 Novembre 2008. Est. Demarchi.


Consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi – Ammissibilità – Limiti.



Poiché la funzione della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis del codice di procedura civile non è solo di natura cautela ma anche conciliativa (con i conseguenti effetti deflativi), al fine di raggiungere una conciliazione tra le parti nella fase ante-causam, deve essere ritenuta possibile una interpretazione ampia del disposto dell’art. 696 bis che di consenta di far ricorso all’istituto anche nei casi in cui la controversia tra le parti o le contestazioni dalle stesse sollevate attenga alla loro responsabilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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