Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16539 - pubb. 18/01/2017

Mancata ammissione al passivo di parte del credito nella LCA bancaria

Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2016, n. 26952. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Liquidazione coatta amministrativa – Accertamento del passivo – Mancata ammissione di parte del credito – Rimedio – Opposizione – Domanda tardiva – Eslcusione



Al fine di stabilire in concreto quale sia il rimedio di cui dispone il creditore, il cui credito non venga ammesso per intero (come nel caso di mancata ammissione degli interessi), occorre verificare se il creditore stesso abbia proposto domanda di ammissione o anche soltanto formulato le sue osservazioni ai sensi dell’art. 207 legge fall.; in tal caso, egli non ha altro rimedio che l'opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., perché il provvedimento di esclusione, assunto anche implicitamente dal commissario, ha valore di rigetto, contro cui, per evitare la preclusione endofallimentare, occorre reagire ai sensi della norma da ultima richiamata (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2476; Cass. 20 febbraio 2004, n. 3397; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21241). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale