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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16569 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 08 Novembre 2013. .

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Sentenza dichiarativa di fallimento - Reclamo - Intervento di qualunque interessato - Art. 18, nono comma, legge fall. - Interpretazione


L'art. 18, nono comma, legge fall., secondo cui, nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste, va interpretato nel senso che, decorso quel termine, nessun intervento può aver luogo, neppure "ad adiuvandum", atteso che l'interesse richiesto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. potrebbe legittimare l'interventore adesivo alla proposizione del reclamo, sicché consentirne la costituzione tardiva equivarrebbe a rimetterlo in termini per reclamare. (massima ufficiale)