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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16589 - pubb. 25/01/2017.

Sulla distribuzione dell’onere probatorio tra correntista e banca


Appello di Milano, 05 Gennaio 2017. Est. Cesira D'Anella.

Contratto di conto corrente bancario – Saldo debitore – Ripetizione dell’indebito – Onere probatorio – Estratti conto – Saldo zero


La banca, che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, se contestato dal correntista, ha l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto; in mancanza della documentazione completa, il credito derivante dal saldo debitore si determina sulla base del cosiddetto “saldo zero”, che riconduce a zero il primo saldo disponibile. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

Il correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito, ha l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il suo credito; in mancanza della documentazione completa, il credito del correntista è ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe D'Elia


Il testo integrale