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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16597 - pubb. 26/01/2017.

Dimissioni del dirigente e indennità sostitutiva del preavviso


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 Novembre 2016, n. 22938. Est. De Marinis.

Rapporto di lavoro dirigenziale – Mutamento sostanziale – Dimissioni – Indennità di preavviso


Ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 24 del CCNL Dirigenti Commercio il dirigente che rassegni le proprie dimissioni entro sessanta giorni dalla comunicazione di un nuovo incarico che lo privi dei poteri di partecipazione al governo dell’organizzazione imprenditoriale e di rappresentanza societaria (1). (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dello Studio Daverio & Florio


Il testo integrale




(1) Con il provvedimento in esame, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al riconoscimento dell’indennità di preavviso in favore di una dirigente che, denunciato il mutamento sostanziale incidente sulla propria posizione e la connessa situazione di detrimento professionale, rassegnava le dimissioni e chiedeva, ai sensi dell’art. 24 del CCNL Dirigenti Commercio, l'indennità sostitutiva del preavviso, in aggiunta al TFR.

In particolare, le dimissioni della dirigente erano state determinate dalla revoca dell’incarico di Direttore di Staff per l’Area Personale ed Organizzazione e dal conferimento dell’incarico di Segretario Generale Organi Societari. Tale assegnazione aveva infatti determinato la mancata partecipazione della dirigente al governo dell’organizzazione imprenditoriale e l’esercizio dei connessi poteri di rappresentanza.

Le dimissioni rassegnate dalla dirigente erano ritenute idonee a legittimare le correlate pretese economiche sia nel primo che nel secondo grado di giudizio. Le medesime dimissioni erano, inoltre, ritenute tempestive in relazione alla data di comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione con cui le veniva revocato il predetto incarico di Direttore di Staff (13 luglio 2006).

La Società impugnava la sentenza di secondo grado deducendo l’erroneità dell’iter argomentativo ed istruttorio dei Giudici di appello per aver quest’ultimi omesso di rilevare che la comunicazione della revoca dell’incarico di Direzione di Staff, originariamente ricoperto dalla dirigente, risaliva ad una delibera del 22 marzo 2006. Inoltre, la Società deduceva che non vi sarebbe stato alcun mutamento sostanziale di posizione.

I Giudici di legittimità rigettavano il ricorso della Società rilevando, da un lato, che le dimissioni erano state tempestivamente rassegnate, giacché nella citata delibera del 22 marzo 2006 la dirigente continuava a figurare in “posizione di staff, dei settori della gestione del Personale”. D’altro lato, la Corte riteneva che il mutamento doveva essere valutato comparando il precedente ruolo, sostanziato nella gestione operativa di una specifica funzione aziendale strutturata con addetti posti alle dirette dipendenze della dirigente, ed il successivo, non più operativo ma di natura sostanzialmente notarile perché connotato da compiti di supporto non riconducibili ad una figura professionale con responsabilità gestionali.

Si ricorda che anche il CCNL Dirigenti Industriali contempla, all’art. 16, una fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro analoga a quella contenuta nel citato art. 24 del CCNL Dirigenti Commercio. La giurisprudenza di merito più risalente, nel tentativo di definire il concetto di “mutamento sostanziale della posizione”, ha fatto riferimento a indici quali: il fatturato del bilancio amministrativo; il numero di persone dipendenti; la quantità di settori aziendali affidati; l’estensione di poteri decisionali ed il relativo grado di discrezionalità; la maggiore o minore prossimità ai vertici aziendali; l'area di diffusione e di ripercussione delle decisioni adottate (cfr., tra le prime, Pretura Milano, 2 aprile 1987).

Con riferimento, invece, al giudizio di tempestività delle dimissioni rassegnate dal dirigente, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare, con riferimento all’art. 16 del CCNL Dirigenti Industriali, che l’adozione di un semplice organigramma non è sufficiente a far ritenere che il datore di lavoro abbia adottato un vero e proprio atto decisionale destinato ad incidere sostanzialmente sulla posizione del dirigente, occorrendo, invece, una situazione di "depotenziamento" effettivo o, quantomeno, riconducibile ad una data prestabilita (cfr., tra le prime, Cass. civ., sez. lavoro, sent. 5 aprile 1993, n. 4097).

Avv. Fabrizio Daverio

Studio Daverio&Florio