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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16599 - pubb. 26/01/2017.

Superamento delle distinzione tra fattibilità giuridica ed economica e sindacato del giudice


Appello di Firenze, 06 Dicembre 2016. Pres., est. Riccucci.

Concordato preventivo - Fattibilità giuridica ed economica - Distinzione - Esclusione

Concordato preventivo - Fattibilità - Sindacato del giudice - Sussistenza


La previsione di cui all’ultimo comma dell’art.160 legge fall. consente di ritenere superata la distinzione fra fattibilità giuridica ed economica, atteso che tale previsione attribuisce al tribunale  il potere di effettuare un controllo più approfondito sui requisiti di fattibilità economica del piano concordatario, reintroducendo una percentuale minima di soddisfazione dei chirografari per le ipotesi di concordato liquidatorio. (Mary Moramarco) (riproduzione riservata)

La fattibilità del piano concordatario costituisce un requisito di ammissibilità della procedura sul quale il giudice deve esercitare un sindacato diretto di merito. Pertanto il controllo deve investire il il suo oggetto per l'intero, non potendosi degradare a livello di “assoluta e manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati. (Mary Moramarco) (riproduzione riservata)

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