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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16610 - pubb. 27/01/2017.

Responsabilità oggettiva delle società sportive


Tribunale di Nocera Inferiore, 27 Febbraio 2015. .

Risarcimento del danno - Fatto illecito commesso nell’ambito di manifestazioni sportive professionistiche - Responsabilità oggettiva della società sportiva - Sussiste


Il concetto normativo di attività pericolosa, previsto dall’art.2050 c.c., comprende o quelle espressamente previste come tali dal legislatore o quelle che, in concreto e caso per caso, siano riconosciute tali dal giudice in quanto comportanti la rilevante possibilità del verificarsi di danni in relazione alla loro stessa natura o per la caratteristica dei mezzi adoperati.
L’organizzazione sportiva di livello professionistico deve essere ricondotta al concetto di attività pericolosa in quanto considerata tale da espresse norme di legge (si veda il D.M. 25 agosto 1989) e in quanto oggettivamene pericolosa.
[In applicazione di tale principio, il Tribunale condannava la società calcistica al risarcimento dei danni provocati da un gruppo di tifosi ad un presunto sostenitore della squadra avversaria]. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonino Di Somma


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