Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16638 - pubb. 02/02/2017

Computabilità del tasso di interesse moratorio ai fini dell’accertamento dell’usura

Tribunale Benevento, 25 Ottobre 2016. Est. Genovese.


Contratti bancari – Mutuo – Usurarietà dei tassi – Computo del tasso di interesse mortorio ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia – Ammissibilità



È certamente da accogliere la tesi per la quale l’usurarietà dei tassi va verificata calcolando tutti gli oneri che, nella peggiore delle ipotesi, il cliente sarebbe obbligato a corrispondere.
Gli interessi, commissioni, remunerazioni e spese a qualunque titolo pattuiti devono essere considerati come un dato unico da raffrontare al tasso soglia ed è evidente che va esaminata, ai fini della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria, la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il cliente.
In caso di mora, il cliente sarebbe tenuto a pagare interessi ulteriori che pertanto vanno aggiunti a quelli già calcolati come TAEG.
La clausola che prevede gli interessi di mora è chiaramente additiva e non sostitutiva.
In conclusione, in relazione al tasso di mora, riscontrato l’effettivo superamento del tasso soglia usurario, il comportamento della banca va sanzionato con la non debenza degli interessi, indipendentemente dal fatto che gli interressi di mora non siano stati poi di fatto pagati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Alfredo Montefusco


Il testo integrale


 


Testo Integrale