Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1664 - pubb. 20/04/2009

Transazione fiscale e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, 10 Aprile 2009, n. 14/E. .


Transazione fiscale – Nuove disposizioni normative – Trattamento del credito IVA e degli accessori – Regime transitorio – Credito tributario chirografario e classi di creditori.



L’Agenzia delle Entrate conferma che anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti la proposta di transazione fiscale può prevedere il pagamento parziale o anche dilazionato del credito tributario (cfr. circolare 40/E/2008).
Quanto all’IVA, in seguito alle modifiche da ultimo apportate all’art. 182 ter legge fallimentare, in vigore dal 29 novembre 2008, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
- Non è ammessa la falcidia del credito tributario relativo all’IVA;
- E’ ammessa la proposta di pagamento dilazionato dell’IVA;
- E’ammessa la falcidia degli accessori (sanzioni ed interessi) dell’IVA;
- Nella certificazione di cui al secondo comma dell’art. 182 ter legge fallimentare, gli Uffici territoriali debbono comunque indicare il debito tributario relativo all’IVA.
Con riferimento al regime transitorio, ovvero alle procedure pendenti alla data del 29 novembre 2008, l’Agenzia specifica che anche nell’ambito delle procedure di concordato preventivo a tale data pendenti è possibile prospettare il pagamento dilazionato dell’IVA purchè a tal fine venga formulata nuova proposta di transazione fiscale prima dell’inizio delle operazioni di voto (art. 175 legge fallimentare).
Le medesime considerazioni valgono con riferimento al regime transitorio applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis legge fallimentare.
Quanto alle modifiche apportate dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, l’Agenzia precisa che, in sede di valutazione dei requisiti formali e sostanziali della transazione, nel caso in cui venga proposta la suddivisione in classi dei creditori chirografari, l’Ufficio deve riscontrare che il trattamento del credito tributario chirografario non sia diverso da quello previsto per i creditori chirografari ai quali sia riservato il trattamento più favorevole (ferme restando le indicazioni di cui alla circolare 40/E/2008).
Si rileva, infine, che l’estensione della transazione ai crediti contributivi richiede l’attivazione di procedure differenti, trattandosi di crediti facenti capo a diverse amministrazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Paolo Porcari



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