Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16647 - pubb. 03/02/2017

Collocamento del minore, trasferimento della residenza di uno dei genitori e diritti garantiti del genitore: 'maternal preference' in relazione agli accertamenti di fatto

Appello Ancona, 27 Dicembre 2016. Est. Formiconi.


Famiglia – Separazione e divorzio – Figlio naturale – Affidamento congiunto – Collocamento del minore presso uno dei genitori – Diritti costituzionali del genitore collocatario – Valutazione dell’interesse del minore



Nel caso di affidamento congiunto del minore, per il genitore collocatario stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole. Il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare, garantito dalla normativa costituzionale, non è suscettibile di essere valutato negativamente se non quando se ne ponga l'assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioè, quando il mutamento della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente e comprovatamente incompatibili con le esigenze fondamentali personali di quest'ultimo, oltre che con l’interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non sia prevalente collocatario. Il principio della “maternal preference”, non è inteso in senso assoluto, ma va valutato in relazione agli accertamenti di fatto del CTU. (Bruno Nigro) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Bruno Nigro


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