Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1665/2009p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Pescara, 16 Ottobre 2008, n. 0. .


Concordato preventivo – Creditori privilegiati – Diritto al voto – Misura dell’interesse – Criterio qualitativo della soddisfazione.



Nel concordato preventivo, l’individuazione dei creditori aventi diritto al voto deve essere effettuata unicamente sulla scorta della disposizione di cui all’art. 177, comma 2, della legge fallimentare, riconoscendo tale diritto non solo ai creditori privilegiati destinati a subire una diminuzione quantitativa del loro credito, ma anche a quei privilegiati destinati ad essere soddisfatti con modalità diverse dal pagamento nella misura in cui tale modalità di soddisfazione comporti una alterazione del loro diritto di credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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