Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16663 - pubb. 07/02/2017

Art. 2901 c.c., consilium e fraudis, eventus damni presunzione semplice

Tribunale Verbania, 24 Gennaio 2017. Est. Michelucci.


Atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria ordinaria -  Presupposti - Eventus damni - Consilium fraudis



I presupposti dell’azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono: la sussistenza di un credito in capo al revocante (che può essere illiquido, a termine, condizionato, eventuale ed anche litigioso); un atto di disposizione che consenta di ritenere integrato un pregiudizio delle ragioni creditorie (eventus damni) e la consapevolezza da parte del debitore di ledere la garanzia del creditore, e, infine, trattandosi di atto a titolo oneroso non anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis).

Il pregiudizio ai fini dell’accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non si identifica con la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.

Il requisito della consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragioni del creditore dell’alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale complessivamente considerata ed ai vincoli gia’ esistenti nei confronti di altri creditori (Cass. 2303/1996).

La prova del c.d. consilium fraudis può essere fondata anche su presunzioni semplici (cfr. fra le tante Cass. Sez III, 19.7.2004; cass. Sez III, 21.4.2006 n. 9367) ma la dimostrazione della consapevolezza da parte del terzo degli effetti pregiudizievoli della vendita per il creditore non può prescindere dal riferimento alla situazione patrimoniale complessiva del debitore. (Massimiliano Elia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Elia


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