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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16695 - pubb. 10/02/2017.

Condanna del soccombente al pagamento di una somma di danaro equitativamente determinata dal Giudice


Tribunale di Roma, 14 Novembre 2016. Est. Moriconi.

Responsabilità processuale aggravata – Condanna del soccombente al pagamento, a favore della controparte vittoriosa, di una somma di danaro equitativamente determinata dal Giudice – Ammissibilità della condanna ex comma 3 dell’art. 96 c.p.c. indipendentemente dalla sussistenza delle situazioni di cui ai primi due commi dell’art. 96 c.p.c. – Insussistenza della necessità di allegare e di dimostrare l’esistenza di un danno – Necessità della sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al soccombente – Discrezionalità del Giudice in sede di determinazione della somma nel rispetto di determinati criteri


Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso, la condanna di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. può essere emessa sia nelle situazioni di cui commi della medesima disposizione codicistica sia in ogni altro caso.
La sussistenza dei requisiti soggettivi del dolo ovvero della colpa grave, pur non contemplati espressamente dalla norma, è tuttavia richiesta dalla giurisprudenza e potrà essere riscontrata ricavandola da qualsiasi indicatore sintomatico.
L’ammontare della somma equitativamente determinata dal Giudice, al cui pagamento a favore della controparte vittoriosa sia condannata la parte soccombente, deve essere rapportata:
(i) allo stato soggettivo del responsabile, perché il dolo e la cosciente volontarietà della condotta censurabile ex art. 96, comma 3, c.p.c. è più grave della colpa; e
(ii) agli effetti dannosi (di qualsiasi genere, patrimoniali e non) ed alla rilevanza dei comportamenti processuali del soccombente. (Alessandro Colavolpe) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessandro Colavolpe


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