Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16776 - pubb. 23/02/2017

Interessi moratori sulle transazioni commerciali: il giudice delegato deve accertarne la misura fino alla dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. VI, 08 Febbraio 2017, n. 3300. Est. Genovese.


Fallimento – Accertamento del passivo – Interessi moratori sulle transazioni commerciali ex art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002 – Decorrenza – Determinazione della misura – Necessità



Il divieto di riconoscimento degli interessi moratori commerciali per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002) decorre solo dal momento della dichiarazione di fallimento, per cui rimane fermo il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertamento dell’insolvenza del debitore; tali interessi, infatti, si producono automaticamente senza necessità di formale messa in mora del debitore, in quanto la disciplina dei crediti nati nelle cd. «transazioni commerciali» tra imprese hanno un loro peculiare statuto imposto dal diritto comunitario, di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni del diritto concorsuale (artt. 54 e 55 legge fall.) che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché i presupposti della citata disciplina sono previsti dalla legge e la loro applicazione non richiede alcun provvedimento giudiziale, il giudice delegato ai fallimenti, in sede di ammissione del credito al passivo, deve accertare il credito maturato a titolo di interessi moratori maturati fino alla dichiarazione di fallimento, laddove ogni diversa interpretazione delle norme citate si porrebbe in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario (Cass. 9862/2014: 'In tema di transazioni commerciali tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora, che indichi la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che ai sensi dell'art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, "ratione temporis" vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.') (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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