Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16826 - pubb. 01/07/2010

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Appello Napoli, 16 Febbraio 2017. .


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Opposizione - Ricorso sottoscritto personalmente dalla parte non abilitata - Inesistenza - Sanatoria ex art. 182, comma II, c.p.c. - Esclusione



Non è ammissibile la costituzione personale della parte nel giudizio di opposizione instaurato ex art. 182-bis, comma 4, l.fall. avverso l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. È, perciò, inesistente e, come tale, non sanabile ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. con il successivo deposito della procura, il ricorso sottoscritto dalla parte personalmente. La disposizione richiamata, infatti, nel consentire la sanatoria ex tunc in caso di invalidità della procura o quando questa sia mancante, presuppone che l’atto sia stato redatto dal difensore e non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’atto processuale sia stato redatto personalmente dalla parte non abilitata e successivamente ratificato dal difensore. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)


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