Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1684 - pubb. 29/04/2009

Omologa del concordato, rigetto delle opposizioni e termine per il ricorso in cassazione

Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 2009, n. 2706. Est. Panebianco.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - Sentenza - Disciplina successiva al decreto legge n. 35 del 2005 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 - Decreto della corte d'appello di rigetto dell'opposizione all'omologazione - Ricorso per cassazione - Termine ordinario di sessanta giorni - Applicabilità - Fondamento - Decorrenza.



Il termine per ricorrere per cassazione avverso il decreto con cui la corte d'appello rigetta le opposizioni al decreto di omologazione della proposta di concordato preventivo depositata dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005 (conv. nella legge n. 80 del 2005) e prima del d.lgs. n. 169 del 2007 è quello generale di sessanta giorni, non prevedendo l'art. 183 legge fall., applicabile "ratione temporis", alcun termine specifico, ma solo il "dies a quo" di decorrenza, da riferire, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale 12 novembre 1974, n. 255, alla comunicazione del dispositivo alla parte costituita; nè assume alcun rilievo, ai fini considerati, che alla pronuncia di omologazione la predetta norma ancora si riferisse come se adottata con sentenza anzichè con decreto, ai sensi del riformato art. 180 legge fall., trattandosi unicamente di un difetto di coordinamento formale, poi superato dal predetto d.lgs. n. 169 del 2007. (fonte CED – Corte di Cassazione)


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