Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16859 - pubb. 09/03/2017

Riservata ai creditori è solo la valutazione di convenienza di una proposta ‘plausibile’

Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2017, n. 4915. Est. Terrusi.


Concordato preventivo – Sindacato del giudice – Fattibilità giuridica ed economica – Limiti – Valutazione dei creditori



Per poter ammettere il debitore al concordato preventivo, il giudice è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con la precisazione che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.

Tanto vuol dire che non è vero affatto che il controllo di fattibilità economica sia in sé vietato (v. Sez. I, n. 11497/2014 e, da ultimo Sez. I, n. 26329-2016), e che nella prospettiva funzionale è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile.

In altre parole, riservata ai creditori è solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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