Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16917 - pubb. 17/03/2017

Distacco dall'impianto centralizzato e onere della prova

Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2016, n. 22285. Est. Scalisi.


Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Impianti comuni - Riscaldamento (termosifone) - Distacco dall'impianto centralizzato nella vigenza della l. n. 220 del 2012 - Condizioni - Onere della prova - Modalità di assolvimento



L'art. 1118 c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi. (massima ufficiale)


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