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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16969 - pubb. 11/06/2014.

Vendite fallimentari e legittimazione di interessati all'acquisto


Cassazione civile, sez. I, 08 Ottobre 1999, n. 11287. Pres., est. Sensale.

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Vendita di immobili – In genere –  Reclamo ex art. 26 legge fall. – Legittimazione –  Condizioni


Nella liquidazione dell'attivo fallimentare il reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall. tiene luogo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e soggiace alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l'attività del giudice delegato può essere riconosciuta soltanto a coloro che della fase procedimentale si pongano come parti e in funzione di un loro specifico apprezzabile interesse. Consegue che tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente portatore, al pari di "quisque de populo", di un potenziale interesse a rendersi acquirente del bene assoggettato ad espropriazione, non abbia dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale interesse con la partecipazione alla vendita. (massima ufficiale)

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