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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16987 - pubb. 29/03/2017.

Interdizione e amministrazione di sostegno: criterio discretivo


Tribunale di Vercelli, 28 Dicembre 2016. Est. Bianconi.

Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia – Interdizione e amministrazione di sostegno – Criterio discretivo – Maggior grado di protezione assicurato dall’interdizione – Esclusione – Maggiore adeguatezza dell’amministrazione di sostegno nella generalità delle situazioni di bisogno – Sussiste


Non può essere condivisa l’opinione secondo la quale, in certi casi, la misura dell’interdizione sarebbe maggiormente tutelante rispetto a quella dell’amministrazione di sostegno, in relazione a ragioni anagrafiche o riconducibili alla natura vasta e composita del patrimonio del soggetto privo di autonomia, criteri discretivi che non è possibile rinvenire nel panorama normativo. Al contrario, la misura di amministrazione di sostegno, con gli opportuni correttivi, è sempre maggiormente protettiva del soggetto bisognoso, sulla scorta di una rigorosa analisi degli istituti di diritto positivo del nostro Ordinamento (tra i quali: l’identità dei requisiti per la nomina ad amministratore di sostegno e dei relativi obblighi, rispetto alla tutela; la maggiore protezione, nell’amministrazione di sostegno, in esito al compimento di atti non autorizzati; i vantaggi processuali ed economici per il beneficiario; la possibile minore limitazione della capacità di agire del beneficiario; la possibile l’estensione, in favore del beneficiario – oltre che delle limitazioni e delle decadenze – anche degli “effetti” benefici, dell’interdizione o dell’inabilitazione). Può dunque affermarsi la maggiore adeguatezza dell’amministrazione di sostegno, rispetto alla tutela, con riferimento alla totalità delle situazioni di bisogno. (Carlo Bianconi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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