Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16992 - pubb. 30/03/2017

Natura del debito da conguaglio e titolo dell'obbligo d'indennizzo dell'assegnatario nel possesso dei beni dividendi

Cassazione civile, sez. II, 17 Febbraio 2017, n. 4258. Est. Lombardo.


Divisione - Immobile non facilmente divisibile - Conguaglio - Natura - Debito di valore - Quantificazione - Momento della pronunzia definitiva
Divisione - Utilizzo esclusivo dell'immobile comune da parte di un comproprietario - Obbligo risarcitorio a vantaggio degli altri comproprietari - Esclusione - Obbligo di corrispondere la quota di frutti civili - Condizioni - Casa di abitazione del comproprietario - Esclusione



Il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore e nasce solo con l'assegnazione del bene, al momento della pronunzia definitiva sulla divisione: momento al quale deve, pertanto, essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singola quota. Ne consegue che la rivalutazione di tale debito - da effettuarsi ex officio iudicis con riguardo al momento della decisione della causa di divisione - non altera in alcun modo il petitum della controversia tra le parti, incidendo esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari.
L'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Ne segue che il semplice godimento pur esclusivo del bene - anche nella sua interezza - non è idoneo, in via di principio, a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, di modo che il comproprietario che fa utilizzo in via esclusiva del bene comune è esclusivamente tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile, ma solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato consentito: là dove anche l'intenzione di fruire dell'immobile perde rilievo se il bene, in sé indivisibile, costituisca la casa di abitazione del condividente, che non potrebbe consegnarne le chiavi all'altro senza perdere il godimento (per sua natura esclusivo) della propria casa di abitazione. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


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