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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16995 - pubb. 30/03/2017.

Simulazione, revocatoria e onere della prova


Tribunale di Napoli Nord, 06 Marzo 2017. Est. Canciello.

Prova della simulazione – Sussistenza della Partecipatio fraudis – Sussistenza dell’eventus damni – Nuove allegazioni memoria n.2 ex art. 183 cpc – Inammissibilità


La simulazione può essere derivata da una serie di presunzioni precise, concordanti e complementari tra loro, quali l’irrisorietà del prezzo pattuito per il trasferimento, la dichiarazione contenuta nello stesso atto di acquisto che il medesimo prezzo è stato già pagato, interamente o per la gran parte, anteriormente alla stipula dell’atto, particolari relazioni affettive o di parentela tra le parti.
Ai fini dell’azione revocatoria dei cui all’art. 2901 c.c., spetta all’attore provare la sussistenza della cd. partecipatio fraudis dell’acquirente, ossia la prova che quest’ultimo fosse consapevole del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.
Per quanto concerne l’eventus damni – quale incapienza del patrimonio del debitore a seguito dell’atto di trasferimento – esso non va confuso con la circostanza che a seguito del trasferimento non potranno essere più soddisfatti gli effetti di una futura sentenza eventualmente favorevole a chi ha proposto l’azione pauliana, in quanto questa circostanza rappresenta un pericolo che l’ordinamento contempla con altri strumenti processuali di natura cautelare ( id est sequestro conservativo o giudiziario).
La domanda, può essere ampliata entro e non oltre la prima memoria di cui all’art. 183 cpc., chiudendosi in detto termine la barriera preclusiva delle allegazioni di parte. (Antonio De Piano) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Antonio De Piano


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