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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17004 - pubb. 01/04/2017.

Voto nel concordato degli astenuti, moratoria ultrannuale dei prededotti e destinazione del ricavato dalla continuità


Tribunale di Belluno, 17 Febbraio 2017. Est. Anna Travìa.

Concordato preventivo – Opposizione all’omologa – Creditori astenuti dal voto – Pregiudizio derivante dall’omologa ai creditori – Legittimazione ad agire

Concordato preventivo – Voto – Voto ante adunanza – Non modificabilità post adunanza – Principio di non modificabilità del voto

Concordato preventivo – Voto in adunanza – Delega agenzia entrate per rappresentanza processuale – Non necessità indicazione espressione di voto – Validità

Concordato preventivo – Surplus e Utili derivanti dalla continuità aziendale e dalla liquidazione in sede concordataria – Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione – Necessità

Concordato preventivo – Moratoria ultrannuale – Creditori prededucibili – Contrasto con l’art. 186 bis L.F. – Inammissibilità


Legittimati a proporre l’opposizione all’omologazione del concordato sono anche i creditori non votanti risultando essi avere un “interesse diretto ed attuale” alla non omologazione del concordato, prospettando il parere di non fattibilità espresso dal commissario giudiziale, i concreti pregiudizi che deriverebbero dalla omologazione del concordato alla massa dei creditori e, conseguentemente, anche agli opponenti. (Paola Strazzer) (riproduzione riservata)

Deve desumersi dal disposto dell’art. 178, co. IV, legge fall., come modificato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, che attribuisce facoltà di esprimere il voto successivamente alla adunanza soltanto a quei creditori che in detta sede non abbiano votato, il principio di non modificabilità del voto. (Paola Strazzer) (riproduzione riservata)

È valido il voto espresso in adunanza sulla base di una delega conferita per la rappresentanza del creditore all’adunanza stessa, non essendo previsto dagli artt. 174 e 175 legge fall. che la delega debba indicare espressamente il voto che il delegato dovrà esprimere. (Paola Strazzer) (riproduzione riservata)

Non presenta i requisiti della fattibilità giuridica la proposta concordataria che prevede di destinare il “surplus” derivante dalla vendita dei beni in sede concordataria rispetto l’ipotesi fallimentare, così come l’utile derivante dalla continuazione dell’attività ai soli creditori chirografari, non sussistendo le condizioni per poter qualificare come “finanza esterna”, come tale attribuibile a creditori diversi da coloro che vantano cause di prelazione sui beni oggetto del compendio, conseguentemente la destinazione del surplus e degli utili ai soli creditori chirografari costituisce una violazione dell’art. 160 co. II L.F. il quale vieta ogni alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione. (Paola Strazzer) (riproduzione riservata)

La previsione del piano concordatario di una moratoria ultrannuale per i creditori prededucibili risulta in contrasto con l’art. 186 bis legge fall. che, al secondo comma lett. c), legittima la moratoria soltanto con riguardo “ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca” e non anche con riguardo ai creditori prededucibili. (Paola Strazzer) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Strazzer


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