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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17064 - pubb. 08/04/2017.

Modalità di assolvimento agli obblighi informativi e rilevanza di pregressi investimenti in titoli rischiosi


Tribunale di Pavia, 16 Marzo 2017. Est. Cristina Clerici.

Intermediazione finanziaria – Analisi dell’adeguatezza dell’investimento – Criteri – Obblighi informativi a carico dell’intermediario

Intermediazione finanziaria – Acquisto di titoli ad alto rischio – Precedente acquisto di altri titoli a rischio da parte del cliente – Circostanza esimente – Esclusione


Le scarne e generiche dizioni “obiettivi di investimento non rilasciati”, “titolo a rischio”, “attenzione: ordine al meglio”, non possono considerarsi informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'operazione, perché non illustrano con chiarezza né le caratteristiche del titolo, né per quali ragioni il medesimo sarebbe a rischio, né quali implicazioni derivino dal mancato rilascio degli obiettivi di investimento e dal c.d. Ordine al meglio.

Proprio perché l'investitore non aveva rilasciato le informazioni di profilazione, la banca, ricevuto l'ordine di acquisto, avrebbe dovuto informarlo della inadeguatezza dell'operazione, ed acquisire, in caso di conferma della volontà di procedere, un ulteriore ordine scritto ove fosse atato fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)

La circostanza per cui il cliente avesse acquistato, in epoca precedente, altri titoli a rischio, non consente di attribuirgli automaticamente un profilo di rischio alto, perché, non avendo mai rilasciato le informazioni di profilatura, nulla esclude che la banca abbia adottato la stessa prassi decettiva anche nelle operazioni precedenti (acquisto di titoli Cirio ed Argentina in epoca prossima ai rispettivi crac). (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)

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