Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17103 - pubb. 26/04/2017

Richiesta di fallimento del PM in sede di concordato

Cassazione civile, sez. I, 13 Aprile 2017, n. 9574. Est. De Chiara.


Concordato preventivo – Richiesta di fallimento del pubblico ministero – Applicazione dell’art. 7 l.f. – Esclusione



La richiesta di fallimento del pubblico ministero, contemplata nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 162 legge fall., trova dunque la sua compiuta disciplina nell'ambito della procedura di concordato preventivo e non è disciplinata dall'art. 7 legge fallim., che si riferisce alla diversa ipotesi in cui la richiesta del pubblico ministero introduca un autonomo procedimento prefallimentare (l'autonomia della previsione della richiesta di fallimento del pubblico ministero nell'ambito della procedura di concordato preventivo, rispetto alla previsione di cui all'art. 7, è stata già affermata da questa Corte, con riguardo alla revoca del concordato ai sensi dell'art. 173, nella sentenza 24 aprile 2014, n. 9271). Peraltro la richiamata disciplina di cui all'art. 162 è conforme alla ratio dell'art. 7, in quanto il pubblico ministero apprende dell'insolvenza appunto nel corso di un distinto procedimento, quello di concordato, del quale viene informato ai sensi dell'art. 161, quinto comma.

Pertanto, alla richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 162, secondo comma, legge fall. quale conseguenza dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, non si applica il disposto dell'art. 7, alla cui ratio, peraltro, anche la specifica disciplina della richiesta in questione si conforma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale