Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17106 - pubb. 26/04/2017

Conti speciali e conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione

Tribunale Milano, 01 Aprile 2017. Est. Macripò.


Fallimento – Riparto delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca – Conti speciali – Conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione

Fallimento – Riparto delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca – Conti speciali – Quota di spese generali addebitabili al creditore ipotecario – Criterio della proporzionalità



Anche nel sistema normativo vigente (art. 111-ter l.f.), in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili, salvo che questi ultimi si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecati o rechino, comunque, ai titolari specifiche utilità, e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali, che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Il legislatore della riforma fallimentare ha disciplinato la questione dell’imputabilità di una parte delle spese generali anche ai crediti assistiti da prelazione, senza recepire il criterio giurisprudenziale dell’accertata utilità della spesa per il creditore garantito, e prescrivendo invece il criterio proporzionale: sicché il riparto deve essere effettuato, con riferimento alle spese generali, in conformità a tale criterio di proporzionalità, e non al criterio dell’utilità. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


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