Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17114 - pubb. 27/04/2017

Amministrazione di sostegno, chiusura e difetto di comunicazione e conseguente assenza del pubblico ministero

Cassazione civile, sez. VI, 25 Luglio 2014, n. 17032. Est. Maria Acierno.


Amministrazione di sostegno - Procedimento di chiusura - Difetto di comunicazione e conseguente assenza del pubblico ministero - Rimessione delle parti al primo giudice - Necessità - Esclusione



Nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, per cui il difetto di comunicazione della richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a determinare la rimessione delle parti al primo giudice. (massima ufficiale)


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