Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1712 - pubb. 08/05/2009

Mancanza di prospettive di recupero e fallimento dell’impresa soggetta ad amministrazione straordinaria

Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 2009, n. 3769. Pres., est. Plenteda.


Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Decreto del tribunale che dichiara il fallimento in alternativa all'apertura della procedura - Presupposto - Sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività d'impresa - Cessione dei complessi aziendali ex art. 27, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 270 del 1999 - Valutazione spettante al tribunale - Giudizio prognostico - Oggetto.



Il decreto con cui il tribunale dichiara il fallimento, in difetto delle condizioni per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, presuppone, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 270 del 1999, che non sussistano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, da realizzarsi tramite la cessione dei complessi aziendali o la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, come prevede l'art. 27,comma 1, del d.lgs. citato; ne consegue che la predetta cessione implica un giudizio prognostico, rimesso al giudice di merito, avente ad oggetto l'idoneità della dismissione dell'azienda a condurre al risultato finale dell'equilibrio economico, potendo l'impresa restare nel mercato per effetto delle risorse così acquisite, e residuate dopo il soddisfacimento dei creditori o la liberazione delle passività. (fonte CED – Corte di Cassazione)


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