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Tribunale di Verona, 26 Marzo 2017. .
Procedura esecutiva immobiliare – Fallimento – Riparto somme – Compenso Curatore – Esclusione
In applicazione della normativa speciale non è possibile attribuire al fallimento somme ulteriori rispetto a quelle eccedenti la quota spettante al creditore procedente; ne consegue che in sede esecutiva non può essere assegnata alla curatela una parte del compenso di spettanza del curatore in quanto a detti incombenti si provvederà nel riparto in sede concorsuale. (Silvia Scartezzini) (riproduzione riservata)