Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17133 - pubb. 29/04/2017

Fallimento del datore di lavoro successivo al licenziamento e interesse del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 03 Febbraio 2017, n. 2975. Est. Manna.


Fallimento - Fallimento del datore di lavoro successivo al licenziamento - Interesse del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro - Sussistenza - Fattispecie



In caso di fallimento dell'impresa datrice di lavoro, persiste l’interesse del lavoratore in precedenza licenziato alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, in quanto una tale pronuncia ha ad oggetto, non solo il concreto ripristino della prestazione di lavoro, ma anche le possibili utilità connesse al rapporto lavorativo, benchè posto in uno stato di quiescenza, quali la ripresa del lavoro o l’eventuale ammissione ad una serie di benefici previdenziali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, respinta la domanda di reintegra per la cessazione dell'attività della società fallita, aveva impedito di fatto al ricorrente il passaggio, insieme agli altri dipendenti, alla ditta che ne aveva preso in affitto un ramo d’azienda). (massima ufficiale)


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