Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1715 - pubb. 11/05/2009

Contratti dei consumatori, cassette di sicurezza e vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità della banca

Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 2008, n. 13051. Est. Salmè.


Contratti bancari - Servizio bancario delle cassette di sicurezza - Obblighi e responsabilità della banca - Inadempimento od inesatto adempimento del professionista - Clausola limitativa della responsabilità risarcitoria della banca - Vessatorietà - Fondamento - Art. 1469 bis cod. civ. in assenza di trattativa individuale - Art. 1469 quinquies, secondo comma, n. 2, cod. civ. in caso di trattativa individuale.



In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, ha natura vessatoria sia la clausola relativa al servizio di cassette di sicurezza che limita la responsabilità contrattuale del professionista, in caso di danneggiamento o distruzione delle cose custodite, ai soli danni comprovati ed obiettivi, con esclusione del valore d'affezione, assumendo come limite quantitativo del risarcimento il valore dichiarato dal cliente ed il conseguente massimale assicurativo, sia quella che riconosce alla banca il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza tra il valore dichiarato dal cliente e il valore effettivo, per essere, entrambe, oltre che lesive del divieto di limitazione della responsabilità contrattuale in caso di dolo o colpa grave, contenuto nell'art. 1229, primo comma, cod. civ., anche produttive di un significativo ed ingiustificato squilibrio tra le parti ex art. 1469 bis, primo comma, cod. civ., o, in caso di clausola formante oggetto di trattativa, ex art. 1469 quinquies, secondo comma, n. 2, cod. civ., in quanto dirette a limitare il diritto del consumatore ad agire, in caso d'inadempimento del professionista, anche per colpa lieve. (fonte CED – Corte di Cassazione)


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