Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17165 - pubb. 04/05/2017

Curatore che agisca in ripetizione dell'indebito pagato dal fallito 'in bonis'

Cassazione civile, sez. I, 21 Novembre 2016, n. 23630. Est. Scaldaferri.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore che agisca in ripetizione dell'indebito pagato dal fallito "in bonis" - Identità tra le posizioni del curatore e del fallito - Fondamento - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 2704 c.c.



Il curatore fallimentare che agisce in giudizio per la ripetizione di una somma indebitamente pagata dal fallito in epoca antecedente all'apertura del fallimento esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito, collocandosi nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale