Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1717 - pubb. 11/05/2009

Azione collettiva e responsabilità dell’associazione di professionisti per azioni promosse prima della legge 14/2006

Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 2008, n. 13051. Est. Salmè.


Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie od onerose - Inibitoria - Azione collettiva - Vigenza dell'art. 1469 sexies cod. civ. - Elaborazione, diffusione e positiva valutazione di condizioni generali di contratto da parte di un'associazione di professionisti - Legittimazione passiva nell'azione collettiva - Sussistenza.



In tema di azioni collettive inibitorie a tutela dei consumatori, l'associazione di professionisti che abbia provveduto all'elaborazione ed alla diffusione di clausole contenute in condizioni generali riguardanti contratti bancari ed abbia espresso parere positivo sulla loro utilizzabilità, deve ritenersi titolare della legittimazione passiva anche in ordine alle azioni collettive promosse prima della modifica dell'art. 1469 sexies cod. civ., intervenuta ex art. 6 della legge n. 14 del 3 febbraio 2003, con la quale è stata espressamente estesa la legittimazione passiva alle associazioni che "raccomandano" l'utilizzo di clausole o condizioni generali di contratto, in quanto anche nella previgente previsione normativa contenuta nell'art. 1469 sexies cod. civ., interpretata secondo quanto stabilito all'art. 7 della Direttiva CE 93/13, l'utilizzazione deve ritenersi comprensiva dell'elaborazione, della diffusione e della positiva valutazione delle condizioni generali di contratto. (fonte CED – Corte di Cassazione)


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