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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17182 - pubb. 06/05/2017.

Pagamenti di professionisti intervenuti dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2017. Est. Ferro.

Concordato preventivo - Pagamenti intervenuti dopo la presentazione della domanda - Atti di straordinaria amministrazione - Estraneità degli atti rispetto agli scopi della procedura - Pagamenti di professionisti


Il pagamento delle spese sostenute per l'allestimento di atti necessari per avviare la procedura di concordato preventivo richiesti dalla legge e pur ragionevolmente propri di una prassi attinente al corredo della relativa domanda, può anche non costituire in sè atto di straordinaria amministrazione; tuttavia allorché l'esborso sia avvenuto dopo il deposito della domanda e senza autorizzazione giudiziale, senza distinguere prestazioni anteriori al ricorso e posteriori al suo deposito, correttamente è dichiarata la revoca dell'ammissione, ai sensi dell'art. 173 legge fall., ove sia dimostrata l'estraneità degli atti rispetto agli scopi della procedura, ovvero la superfluità o casualità, oltre che l'intento frodatorio.

[Nella specie, i pagamenti hanno riguardato non solo prestazioni rese dai professionisti ed attinenti al concordato, ma anche attività del tutto eccentriche, quali la difesa del liquidatore nel processo penale, nonchè crediti di un membro del collegio sindacale, dipendenti, fornitori.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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