ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17204 - pubb. 10/05/2017.

Contratto concluso dall’amministratore avente ad oggetto spese relative a bene non rientrante tra le parti comuni


Cassazione civile, sez. VI, 08 Marzo 2017, n. 5833. Est. Scarpa.

Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Amministratore - Attribuzione (doveri e poteri) - In genere - Contratto concluso dall’amministratore, avente ad oggetto spese relative a bene non rientrante tra le parti comuni - Vincolatività per i condomini - Condizioni - Fattispecie


In tema di condominio, il contratto stipulato dall’amministratore, qualora implichi l’obbligo di sostenere le spese relative ad un bene non rientrante tra le parti comuni dell’edificio condominiale, assume efficacia vincolante nei confronti dei condomini solo in virtù di uno speciale mandato rilasciato da ciascuno di essi, ovvero della ratifica del pari proveniente da ognuno, atteso che, trattandosi di ipotesi estranea all’ambito di operatività dei poteri rappresentativi di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., è necessaria la sussistenza, in capo all’amministratore predetto, di un potere di rappresentanza convenzionale. (Fattispecie relativa ad un contratto avente ad oggetto l’assunzione di oneri di manutenzione di un cancello elettrico utilizzato dai condomini per il transito su di un’area di proprietà esclusiva di un terzo). (massima ufficiale)

Il testo integrale