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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17212 - pubb. 11/05/2017.

Gestione di portafogli di investimento e istruzione vincolante che alteri le caratteristiche della gestione per contratto in essere


Cassazione civile, sez. I, 03 Maggio 2017. Est. Dolmetta.

Intermediazione finanziaria - Gestione individuale di portafogli di investimento - Inadeguatezza dell'operazione - Istruzione vincolante - Nozione - Ordine di investimento che venga ad alterare le caratteristiche della gestione - Contratto sostitutivo

Intermediazione finanziaria - Gestione individuale di portafogli di investimento - Volontà del cliente di adottare una linea di gestione radicalmente diversa da quella già in essere - Tutela del cliente -  Necessità


Non rientra nella nozione normativa di "istruzione vincolante", di cui all'art. 24 TUF, l'ordine di investimento che venga ad alterare le caratteristiche della gestione per contratto in essere; un ordine di simile genere integra, per contro, contratto sostitutivo di aspetti fondamentali e caratterizzanti di quello in essere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Un'eventuale volontà del cliente di adottare una linea di gestione radicalmente diversa da quella già in essere deve essere opportunamente «procedimentalizzata» e ciò in funzione dell’esigenza di protezione dell'investitore, essendo questo lo scopo della normativa di riferimento del TUF e del Regolamento Consob.

[… 4.La nozione di «istruzione vincolante» - che la norma dell'art. 24 assume per facoltizzare il cliente a vincolare l'intermediario «in ordine alle operazioni da compiere» - non può non essere letta all'interno del sistema normativo in cui si trova effettivamente calato. Che non è quello generalissimo - e del tutto astratto - dello schema dell'agire gestorio per conto di un dominus, bensì quello specifico e puntuale dei servizi di investimento, come organizzato dalla normativa del TUF e dei regolamenti approntati dalla Consob.
Così stando le cose, un ordine - che, com'è nel caso, risulti funzionalmente equivalente all'adozione di una nuova linea di investimento - non può non rimanere estraneo a tale nozione normativa. Ché, se così non fosse, rimarrebbero svuotati di significato i requisiti di «forma contenuto» prescritti appunto dalla normativa vigente per la confezione del contratto di gestione individuale; e non anche per le istruzioni vincolanti, proprio in ragione del loro essere atti di ben più modesto significato e portata.
In segnata specie, il riferimento va, oltre che alle disposizioni generali dell'art. 23 TUF e dell'art. 30 regolamento Consob n. 11522/1998, alla disposizione dell'art. 37 del medesimo, che pretende la specifica indicazione contrattuale, tra le altre e tante cose, delle «caratteristiche della gestione» effettivamente adottata, secondo le specifiche di dettaglio poi fornite dal successivo art. 38.
5.- Ne deriva che, per rimanere tali e così rimanere soggette al regime normativo loro proprio, le «istruzioni vincolanti», di cui alla norma dell'art. 24 TUF, debbono in specie rimanere all'interno delle caratteristiche della gestione che, nel concreto, sono state individuate nell'apposito contratto: devono essere conformi, cioè al relativo programma negoziale.
Si tratterà, dunque, di ordini specificativi della linea adottata: di vettore tanto positivo (di compiere un determinato acquisto), quanto negativo (di vietare un determinato acquisto), e più o meno ampiamente articolati. Comunque, però, non sovversivi della linea di gestione in essere per contratto.
Altrimenti, e quindi nell'ipotesi di indicazione sovvertitrice della linea contrattuale, gli ordini si atteggeranno come contratti sostitutivi dei contenuti di base di quello preesistente e tuttavia non rispettosi delle regole imperative stabilite dal vigente sistema dei servizi di investimento e pertanto nulli.
Risulta così sostanzialmente riproduttiva delle normativa di legge e regolamento la già ricordata clausola, contenuta nel contratto a suo tempo in essere tra le sorelle D. e la Banca S., per cui - in caso di successiva adozione di «una linea di gestione avente caratteristiche differenti da quelle in essere» - sarebbe stato necessario «procedere alla stipula di un nuovo contratto».] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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