Legittimazione dell'amministratore all'azione di cui all'art. 1669 c.c. relativa a gravi difetti di costruzione dell'edificio condominiale
Cassazione civile, sez. II, 19 Aprile 2017. Est. Manna.
Condominio - Legittimazione ad processum dell'amministratore - Azione di cui all'art. 1669 c.c. relativa a gravi difetti di costruzione - Autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale - Necessità - Esclusione
Sussiste la legittimazione ad processum dell'amministratore, anche a prescindere dall'esistenza, dalla prova e dal quorum della delibera di autorizzazione a proporre la domanda giudiziale, a proporre l'azione di cui all'art. 1669 c.c. relativa ai gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale e ciò anche senza preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)