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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17224 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 16 Agosto 2016. .

Scissione societaria – Inefficacia e revocabilità ex artt. 64, 67 l.f. e 2901 c.c.


Ai fini della valutazione della inefficacia della scissione ai sensi dell’art. 64 legge fall., alla luce del chiaro contenuto precettivo recato dal primo comma dell'art. 2506 c.c. (sostanzialmente non dissimile da quello dell'art. 2504-septies c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto delle società del 2003), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società beneficiaria, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte di detta società di valori prima non esistenti nel suo patrimonio; e ciò, per effetto della manifestazione di volontà unilaterale della società scissa contenuta nell'atto di scissione (in questo senso, cfr., in riferimento alla disciplina legale in vigore prima della riforma, Cass. 13 aprile 2012, n. 5874).

L'operazione straordinaria in questione, certamente di natura organizzativa, ha dunque quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l'operazione ha deciso: l'atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo ed è, quindi, revocabile (recte, relativamente inefficace per i creditori, anche di massa, della società scissa), ricorrendone i rispettivi presupposti, tanto ai sensi degli artt. 64 e 67  legge fall., quanto ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Alla declaratoria giudiziale di inefficacia pronunziata in applicazione dell'una ovvero dell'altra delle disposizioni di legge citate non è di ostacolo il divieto di pronunciare l'invalidità dell'atto di scissione, imposto al giudice 2504-quater c.c, (applicabile per effetto del rinvio recettizio formale a tale disposizione di legge contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506-ter c.c.).

Invero, la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo consistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa non interferisce sulla validità dell'atto di scissione bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa ovvero al curatore del fallimento della società scissa di recuperare all'attivo del fallimento i beni che dal patrimonio dello scissa sono usciti (nel caso di pronuncia ex art. 64 legge fall. ovvero ex art. 67 oppure, ottenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c. (del resto, da tempo la giurisprudenza di legittimità è costare nell'affermare il principio della non interferenza sulla validità dell'atto costitutivo di società di capitali dell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto il conferimento di beni in tale società da parte di una delle parti del contratto sociale: in questo senso, cfr. Cass. 11 marzo 1995, n. 2817; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1804; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23891). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)