Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17245 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Catanzaro, 08 Marzo 2017. .


Responsabilità da attività di direzione e coordinamento – Azione del socio – Ratio – Onere di richiesta di soddisfazione in capo al socio e al creditore – Modalità di esercizio



Il terzo comma dell’art. 2497 c.c., ove stabilisce che “Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento” si giustifica con la necessità di assicurare alla società controllata un margine di iniziativa, rendendo lecita una facoltà il cui esercizio sarebbe altrimenti foriero di responsabilità per gli amministratori della società controllata.

Deve pertanto essere condiviso l’orientamento espresso da quella giurisprudenza di merito secondo cui la suddetta norma si interpreta in senso debole, ovvero semplicemente in senso letterale: essa pone soltanto un onere di richiesta di soddisfazione in capo al socio (e al creditore), che ben può essere assolto anche citando in giudizio la società controllata in chiave di denuntiatio litis, volta a stimolarla all’azione verso la controllante, verso gli amministratori di quella e verso i propri amministratori. La mancata soddisfazione consente loro di agire verso la holding senza che sia previsto in alcun modo che essi debbano (né che possano) agire preventivamente verso la loro società o, addirittura escuterla infruttuosamente (Trib. Milano, 17 giugno 2011).

Né la messa in mora né la preventiva escussione della società controllata costituiscono, pertanto, condizioni dell’azione e di proponibilità della domanda volta a far valere la responsabilità dell’ente capogruppo, ma ciò non esclude che sussista comunque, in capo a chi agisce ai sensi dell’art. 2497 c.c., un onere (minimo) di dimostrazione di aver richiesto alla società l’adempimento del debito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)