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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17304 - pubb. 24/05/2017.

Obblighi di fare e di non fare, esecuzione di opere non previste dal titolo e onere dell'esecutato di provvedervi


Cassazione civile, sez. III, 11 Aprile 2017. Est. Tatangelo.

Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - In genere - Esecuzione di opere non previste dal titolo - Esclusione - Necessità od opportunità delle stesse - Onere dell'esecutato di provvedervi - Sussistenza - Limiti - Fattispecie


L’esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all’esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell’esecutato, ove questi abbia la facoltà e quindi l’onere di provvedervi direttamente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dagli esecutati, i quali assumevano che, nell’ambito di un’esecuzione volta ad eliminare un illegittimo scolo delle acque piovane da essi realizzato, i lavori di ripristino, pur conformi al contenuto del titolo esecutivo, non erano stati eseguiti a regola d’arte per essersi limitato l’ausiliario nominato dall’ufficiale giudiziario a chiudere la pluviale con un tappo di cemento, così impedendo il deflusso delle acque e provocando l’allagamento dell’immobile di loro proprietà). (massima ufficiale)

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